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Normative

Per contenere, fino ad azzerare, le emissioni di metano nel settore energetico, sono necessarie norme ambiziose in grado di agire in maniera efficace sull’intera filiera delle fonti fossili. Nonostante l’Italia abbia sottoscritto la Global Methane Pledge, l’accordo internazionale per ridurre le emissioni globali di metano del 30% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2020, e si sia posta l’obiettivo più generale di emissioni zero nette al 2050; ancora non ha individuato un obiettivo numerico di riduzione delle emissioni di metano ed un piano d’azione per raggiungere tali obiettivi. Inoltre, non è ancora stata individuata una data limite per l’abolizione delle pratiche di flaring e venting di routine negli impianti energetici. 

In Italia emerge l’assenza di una norma in grado di affrontare il problema delle emissioni di metano nel settore energetico in maniera completa e strutturate, facendo riferimento invece ad un sistema normativo frammentato dove emergono diverse lacune e dove manca una visione globale e programmatica. In questa direzione, l’Unione Europea si sta muovendo attraverso un Regolamento che verosimilmente potrebbe essere approvato entro la fine del 2023 e che disciplinerà come affrontare il problema delle emissioni di metano nel settore energetico lungo l’intera filiera del gas, del petrolio e del carbone. 

Titolo: Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi 

Filiera: Pozzi di idrocarburi 

Ambito emissioni di metano: Pozzi abbandonati  

Questo decreto definisce gli standard per ottenere i permessi di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in Italia. Inoltre, per le compagnie intenzionate ad abbandonare un pozzo, introduce l’obbligo di “chiedere la preventiva autorizzazione alla sezione, precisando il piano di sistemazione del pozzo stesso e dell’area impegnata” (Art. 64). 

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Titolo: Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8.   

Filiera: Distribuzione e trasporto 

Ambito emissioni di metano: Standard tecnologici e sicurezza  

Il decreto introduce norme tecniche in materia di progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza dei sistemi di distribuzione e delle linee dirette del gas naturale con densità (relativa rispetto all’aria) non superiore a 0,8. Le norme si applicano ai nuovi sistemi e a quelli già esistenti.  

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Titolo: Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.    

Filiera: Distribuzione 

Ambito emissioni di metano: MRV e LDAR 

Il Decreto si occupa della definizione dei criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale. Tra le varie disposizioni, la norma stabilisce che i richiedenti devono presentare informazioni riguardanti: il sistema di distribuzione; il volume di gas distribuito; e la sicurezza e l’ammodernamento degli impianti come previsto dalla regolamentazione, come la sostituzione di gasdotti o l’introduzione di contatori elettronici. 

La norma introduce inoltre l’obbligo per i gestori di fornire, all’Ente locale concedente, una relazione sullo stato dell’impianto di distribuzione nel quale siano indicate le zone con maggiore carenza strutturale e i dati di ricerca fughe degli ultimi tre anni specificando la tipologia dell’impianto e la modalità di individuazione delle fughe (Art.4). Inoltre, tra le condizioni economiche oggetto di gara ci sono gli investimenti nell’efficienza energetica delle infrastrutture (Art. 13) e i criteri relativi alla sicurezza (Art. 14) che comprendono la percentuale annua di rete di media e alta pressione sottoposta ad ispezione. 

Decreto 226/2011

Decreto 106/2015

Titolo: Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114. (17G00117) 

Filiera: Produzione, trasporto, stoccaggio, gassificazione e liquefazione.  

Ambito emissioni di metano: Standard tecnologici e MRV 

La norma, in attuazione della direttiva UE 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; definisce le norme per la Valutazione di Impatto Ambientale di alcuni progetti pubblici e privati tra cui per esempio l’installazione di oleodotti, gasdotti, impianti di stoccaggio di gas naturale, pozzi di produzione di idrocarburi, impianti di gassificazione e liquefazione. 

Il progetto di VIA, in particolare, deve contenere una descrizione dei possibili impatti significativi sull’ambiente, una descrizione delle misure per evitare, prevenire, ridurre o compensare eventuali impatti ambientali, e un sistema di monitoraggio. 

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Titolo: Criteri di regolazione tariffaria e della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (2020-2025)   

Filiera: Stoccaggio 

Ambito emissioni di metano: MRV e LDAR 

La delibera di ARERA disciplina la regolazione tariffaria e della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2020-2025. Le norme legate alle perdite di rete sono prevalentemente affrontate da un punto di vista legato alla sicurezza degli impianti. Rispetto al tema delle dispersioni di gas, riferendosi solamente alla flowline di collegamento, introduce i seguenti obblighi: 

  • Sorveglianza del 100% ogni 6 mesi  
  • Ispezione non invasiva ogni anno  
  • Ispezione con metodi invasivi ogni 3 anni  

Di fianco alle attività di rilevamento e riparazione perdite, la delibera introduce obblighi di reportistica e comunicazione ad ARERA sia rispetto alle eventuali dispersioni individuate, sia rispetto ai rilasci volontari e involontari. Con riferimento all’ammodernamento di alcune componenti, si prevede un obbligo di cost-benefi analisis (CBA) per il quale se i costi sono maggiori dei benefici aspettati ARERA può considerare di autorizzare la non sostituzione della strumentazione. 

Per approfondire 

Titolo: Criteri di regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (2020-2023)   

Filiera: Trasporto 

Ambito emissioni di metano: MRV e LDAR 

La delibera di ARERA disciplina la qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo 2020-2023. Le norme legate alle perdite di rete sono prevalentemente affrontate da un punto di vista legato alla sicurezza degli impianti. Rispetto al tema delle dispersioni di gas si rinnovano gli obblighi già presenti nella delibera relativa al precedente trimestre che sancisce l’obbligo di  

  • Sorveglianza del 100% della rete ogni anno  
  • Ispezione non invasiva del 100% della rete ogni 3 anni (almeno 30% ogni anno) 
  • Ispezione con metodi invasivi del 100% della rete ogni 8 anni  

Di fianco alle attività di rilevamento e riparazione perdite, la delibera rafforza obblighi di reportistica e comunicazione ad ARERA sia rispetto alle eventuali dispersioni individuate, sia rispetto ai rilasci volontari e involontari. 

Per approfondire 

Titolo: Criteri di regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (2024-2027)   

Filiera: Trasporto 

Ambito emissioni di metano: MRV e LDAR 

La delibera di ARERA disciplina la qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo 2024-2027. Le norme legate alle perdite di rete sono prevalentemente affrontate da un punto di vista legato alla sicurezza degli impianti. Rispetto al tema delle dispersioni di gas si rinnovano gli obblighi già presenti nella delibera relativa al precedente trimestre (delibera 554/2019/R/gas). 

Di fianco alle attività di rilevamento e riparazione perdite, la delibera rafforza ulteriormente gli obblighi di reportistica e comunicazione ad ARERA sia rispetto alle eventuali dispersioni individuate, sia rispetto ai rilasci volontari e involontari. 

Per approfondire 

Titolo: Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (2024-2027)   

Filiera: Trasporto 

Ambito emissioni di metano: MRV e LDAR 

La delibera di ARERA disciplina la regolazione tariffaria del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo 2024-2027. Per ciò che concerne le perdite di rete si dà seguito a quanto già introdotto dalle delibere relative ai precedenti trimestri, ed in particolare alla delibera 514/2013/R/gas.  

Viene dunque previsto un incentivo per il contenimento delle emissioni basato su fattori di emissione efficienti per ciascun componente rilevante della rete di trasporto, introducendo con quest’ultima delibera una tabella di fattori di emissione aggiornata rispetto a quella del 2013 riducendoli del 50%.  

Visto che dal 2020 il riconoscimento delle perdite di rete è monetizzato in tariffa in base ad un calcolo effettuato da ARERA in base ai fattori di emissione efficienti, l’incentivo o la penalità subentra in base ad eventuali scostamenti dalla tariffa calcolata da ARERA. In tal senso, de l’impresa di trasporto riesce a mantenere un livello di perdite più basso di quello riconosciuto nella tariffa può mantenere la differenza tra il livello di perdite riconosciuto e quello effettivo; se il livello di perdite è maggiore, l’impresa di trasporto riconosce la differenza. 

Per approfondire 

Titolo: Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per i periodi di regolazione 2020-2025 

Filiera: Distribuzione 

Ambito emissioni di metano: MRV e LDAR

La delibera fa riferimento alla distribuzione e misura del gas introducendo, anche in materia di emissioni fuggitive di metano, norme legate alla sicurezza degli impianti (Titolo I, II, III), alle attività di reportistica e comunicazione di informazioni (Titolo VII), ai premi e penalità relative alle attività di riduzione delle dispersioni di metano (art. 42), e alle modalità di effettuazione dei controlli dei dati di qualità (art. 79). 

Si evidenziano in particolare gli articoli che:  

  • Introducono l’obbligo di pubblicare il piano di ispezione mensile degli impianti entro il mese successivo a quello dell’ispezione (art. 14.1, e); 
  • Introducono l’obbligo di eliminare ogni singola dispersione di gas una volta localizzata nei tempi previsti dalle norme tecniche in materia (Art. 14.1, g); 
  • Introducono l’obbligo di ispezionare il 100% della rete ad alta e media pressione ogni 3 anni mobili, e quella a bassa pressione ogni 4 anni mobili (Art. 14.2); 
  • introducono un obbligo, per l’impresa distributrice, di elaborare per ogni impianto un “Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas”. (Art. 14.4); 
  • Introducono l’obbligo di dare comunicazione al CIG di un’eventuale emergenza entro 5 giorni dal suo insorgere, e entro 30 giorni dalla sua eliminazione deve procedere all’elaborazione di un rapporto (art. 17.3) 
  • Introducono obblighi di registrazione e comunicazione delle informazioni relative alle dispersioni individuate a partire dall’ispezione o dalla segnalazione al servizio di pronto intervento fino alla localizzazione ed eliminazione della dispersione (Art 36 e 38) 

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IL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI METANO NEL SETTORE DELL’ENERGIA 

Titolo: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell’energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942 

Filiera: Intera 

Ambito emissioni di metano: MRV, LDAR, Limitazioni Venting e Flaring, standard sulle importazioni per l’intera filiera di petrolio, gas fossile e carbone 

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A dicembre 2021 la Commissione Europea ha elaborato una proposta di regolamento sulle emissioni di metano nel settore energetico, proposta che è già stata emendata e votata sia dal Consiglio Europeo (dicembre 2022) sia dal Parlamento Europeo (maggio 2023). Il testo definitivo verrà dunque approvato in seguito ai negoziati tra i tre organi che si terrà presumibilmente tra settembre e ottobre 2023. 

La proposta della Commissione, e le bozze emendate da Consiglio e Parlamento, intervengono sul problema delle emissioni di metano affrontando tutti i vari ambiti e l’intera filiera, dalla produzione al consumo.  

Punti di dibattito


1. Monitoraggi e comunicazione periodici (MRV) 

La mancanza di dati e di trasparenza rispetto alle emissioni di metano è uno dei principali problemi a livello globale, che tuttavia trova riscontro anche a livello europeo. Il regolamento dovrà introdurre misure che obblighino le imprese a misurare e comunicare i dati ad un soggetto competente e rendendoli pubblici. Elemento di discussione sarà probabilmente la frequenza con la quale le attività di monitoraggio e comunicazione debbano essere condotte.  

2. Attività di rilevamento e riparazione delle perdite (LDAR) 

  1. Attività di rilevamento e riparazione delle perdite (LDAR) 

La frequenza e le tecnologie con le quali vengono condotte le attività di rilevamento e riparazione delle perdite possono essere determinanti. Pochi i parametri che permettono di essere realmente efficaci:    

  • Tempi e modalità: è necessario introdurre criteri, modalità e standard tecnologici con le quali le attività di LDAR devono essere condotte dagli operatori. La definizione o meno di norme specifiche che indichino i tempi di riparazione e modalità di controllo da parte di un ente statale può essere determinante per l’efficacia del regolamento. 
  • Frequenza: è necessario introdurre l’obbligo di sviluppare programmi LDAR in tutti gli impianti della filiera del gas e del petrolio. Secondo la US EPA, attività del genere condotte mensilmente garantiscono una riduzione delle emissioni del 90%. Diversamente se condotte con frequenza trimestrale garantirebbero un’efficacia dell’80% e ogni sei mesi del 67%.    
  • Riparare ogni perdita: il regolamento potrebbe definire una soglia massima oltre la quale dover riparare una perdita, o disciplinare la riparazione di tutte le perdite indipendentemente dalla grandezza. L’utilizzo di termocamere per la rilevazione ottica di gas, per esempio, permette di identificare anche le perdite più piccole e pertanto di procedere alla riparazione senza necessariamente dover procedere alla quantificazione della perdita. 

3. Vietare il venting e il flaring (LVF) 

Il regolamento dovrebbe introdurre dei limiti e divieti alle pratiche di venting e flaring. Tuttavia, restano oggetto di dibattito le tempistiche e gli standard tecnologici da applicare a queste limitazioni. 

4. Pozzi e Miniere abbandonati/e 

Il regolamento dovrebbe introdurre delle norme per censire, monitorare e bonificare pozzi di idrocarburi e miniere di carbone abbandonati/e. Anche in questo caso principali elementi di dibattito sono le tempistiche, così come la definizione degli operatori competenti ad attuare le norme per alcuni impianti. 

5. Introdurre standard sulle importazioni  

Secondo la Commissione Europea, tra il 75 e il 90% delle emissioni di metano associate con i consumi energetici in Europa si verificano al di fuori dei confini comunitari, ovvero lungo le infrastrutture legate alla produzione e importazione. Pertanto, l’efficacia di questo regolamento è direttamente legata alla possibilità che le norme individuate a livello comunitario vengano applicate anche sui paesi fornitori attraverso degli standard sulle importazioni da applicare al più tardi entro il 2025. La definizione degli standard e le tempistiche saranno sicuramente elemento di dibattito nei negoziati. 

Includendo uno standard sull’importazione si ridurrebbero le emissioni di metano 20 volte di più rispetto a un Regolamento riguardante solamente la produzione comunitaria di petrolio e gas, con un potenziale di riduzione delle emissioni globali di metano nel settore oil and gas del 30% e permettendo di raggiungere il 20% dell’obiettivo della Global Methane Pledge. Inoltre, uno standard sull’importazione migliorerebbe le vite di quasi 10 milioni di persone che vivono nel raggio di 5km dalle Torce di flaring nei paesi fornitori dell’UE. 

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